Federazione Tutela Animali e Ambiente
Quadro normativo nazionale e regionale toscano — Procedure operative — Profili tossicologici
ATTENZIONE: Il posizionamento di esche avvelenate è un reato penale grave. Causa la morte di animali domestici, selvatici e può rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica e per i bambini.

L’avvelenamento deliberato di animali mediante esche tossiche (o altre tipologie) rappresenta uno dei fenomeni più gravi e sottovalutati nel panorama della criminalità ambientale italiana. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sul Randagismo e dalla LAV, ogni anno in Italia si registrano migliaia di episodi di avvelenamento, con una concentrazione significativa nelle aree rurali e periurbane. Benché questo fenomeno nel corso degli anni abbia modificato in parte la propria origine, rimane un evento assolutamente non sporadico e di enorme rischio.
Le vittime più frequenti sono cani e gatti domestici, ma il fenomeno colpisce con gravità anche la fauna selvatica protetta: rapaci (aquile, poiane, falchi), carnivori (lupi, volpi, tassi), corvidi e molte altre specie. In Toscana, regione con una biodiversità particolarmente ricca e vaste aree protette, il problema ha assunto dimensioni preoccupanti, spingendo le Istituzioni regionali a dotarsi di strumenti normativi specifici.

Senza il supporto dei cittadini questo fenomeno criminale non potrà mai essere sconfitto:
denunciate sempre!
L’Associazione Nazionale FTAA fin dalla sua costituzione ha istituito una specifica Unità Operativa che opera proprio in questo specifico settore; il Nucleo Investigativo Antiveleni (N.I.A.) rappresenta la risposta operativa a questo fenomeno. Il personale che vi aderisce ha frequentato appositi corsi di formazione per garantire la massima professionalità e sicurezza nella gestione di questi casi. Tutte le attività di Polizia Giudiziaria vengono svolte con competenza nel rispetto delle normative (anche di bio-sicurezza) al fine di assicurare il responsabile all’Autorità Giudiziaria. Le Guardie Zoofile del N.I.A. in caso di rinvenimento di presunte esche o in presenza di presunti avvelenamenti procedono alla repertazione e campionamento del materiale ed all’invio per le analisi necroscopiche e/o tossicologiche all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, svolgendo tutte le indagini necessarie. Il personale del N.I.A. grazie alla propria competenza e professionalità è un valido aiuto per la cittadinanza ed un supporto per le Istituzioni
Le analisi tossicologiche condotte dai laboratori veterinari dell’IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) hanno evidenziato le seguenti sostanze come le più frequentemente rinvenute:
| Sostanza | Categoria | Effetti principali | Stato legale |
| Metaldeide | Molluschicida | Convulsioni, ipertermia, insufficienza epatica | Vietato come esca — D.lgs. 150/2012 |
| Carbofuran | Insetticida organofosfato | Paralisi neuromuscolare, arresto respiratorio | Vietato in UE dal 2008 |
| Aldicarb | Carbammato sistemico | Crisi colinergica acuta, morte rapida | Vietato in UE — massima tossicità |
| Stricnina | Alcaloide vegetale | Convulsioni tetaniche, morte per asfissia | Vietata — Tabella I sostanze stupefacenti |
| PFTP / CPPM | Rodenticidi anticoagulanti | Emorragie interne, morte in 3-10 giorni | Uso regolamentato — vietato all’aperto senza protezione |
| Cloropicrina | Insetticida/fumigante | Danno polmonare, edema, morte | Uso vietato come esca |
| Propoxur | Insetticida carbammato | Inibizione acetilcolinesterasi, bradicardia | Uso non autorizzato come esca |
La lotta contro le esche avvelenate si avvale di un articolato sistema normativo che abbraccia il diritto penale, il diritto amministrativo e la normativa sanitaria. Di seguito i principali riferimenti:
| Norma | Contenuto e applicazione |
| Codice Penale art. 544-bis | Uccisione di animali: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. L’uso di esche avvelenate che provochi la morte integra pienamente questo reato, con aggravante se colpisce più animali o specie protette. |
| Codice Penale art. 544-ter | Maltrattamento di animali: reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro per chi sottopone animali a comportamenti, situazioni o trattamenti che ne ledono la salute fisica o psichica. L’avvelenamento non letale rientra in questa fattispecie. |
| Codice Penale art. 544-sexies | Confisca obbligatoria: in caso di condanna o patteggiamento, il giudice dispone la confisca degli animali oggetto del reato e degli strumenti utilizzati, nonché il divieto di detenzione di animali. |
| Codice Penale art. 440 e 441 | Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari: applicabile quando le esche avvelenate sono dissimulate in alimenti. Pena fino a 3 anni; aggravata se il fatto causa pericolo per la salute pubblica. |
| Codice Penale art. 674 | Getto pericoloso di cose: applicabile all’abbandono di esche in luoghi pubblici o accessibili a persone. Pena dell’arresto fino a 1 mese o ammenda. |
| D.lgs. 150/2012 (Reg. CE 1107/2009) | Disciplina l’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari. Sancisce il divieto di utilizzo di prodotti non autorizzati come molluscicidi in aree frequentate da animali domestici e selvatici. Prevede sanzioni amministrative e penali per uso illecito. |
| D.P.R. 320/1954 (Reg. di Polizia Vet.) | Articoli 83-85: vieta espressamente l’abbandono o la dispersione di sostanze velenose atte a causare la morte degli animali. Prevede la segnalazione obbligatoria al Sindaco e all’ASL Veterinaria. |
| Legge 157/1992 art. 21, co. 1 lett. r | Vieta l’uso di qualsiasi tipo di esca, bocconi o esche avvelenate nell’ambito dell’attività venatoria. La violazione costituisce reato con sanzione penale. |
| Ordinanza Min. Sal. 18 dicembre 2008 e successive | Ordinanza ‘Piano Nazionale Anti-veleno’: stabilisce le linee guida nazionali per il contrasto al fenomeno delle esche avvelenate, definisce i ruoli di ASL, IZS, forze dell’ordine e guardie zoofile, i protocolli di sopralluogo e la catena di custodia dei reperti. |
| D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116 (Direttiva 86/609/CEE) | Protezione degli animali da esperimento: richiamato in sede di accertamento del tipo di sostanza utilizzata nei casi di avvelenamento seriale con scopo di ‘test’. |
La Regione Toscana ha sviluppato nel corso degli anni un sistema normativo e organizzativo tra i più avanzati d’Italia in materia di contrasto alle esche avvelenate, anche in risposta alla necessità di tutelare le numerose specie selvatiche protette presenti sul territorio regionale (lupo appenninico, aquila reale, biancone, lanario).
| Atto normativo | Contenuto e riferimento operativo |
| L.R. Toscana 59/2009 | Norme in materia di agricoltura: disciplina l’uso dei prodotti fitosanitari sul territorio regionale, vietando modalità di utilizzo che possano danneggiare la fauna selvatica e gli animali domestici. Prevede controlli aziendali periodici e sanzioni amministrative. |
| L.R. Toscana 3/1994 e s.m.i. | Recepisce e integra la Legge 157/1992 sulla caccia: vieta esplicitamente l’uso di esche avvelenate nel territorio regionale a prescindere dal contesto, con poteri sanzionatori affidati alla Polizia Provinciale e alle guardie volontarie riconosciute. |
| Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2018-2023 | Include specifiche disposizioni per la salvaguardia dei predatori apicali (lupo, aquila) contro l’avvelenamento. Prevede l’obbligo di denuncia per qualsiasi ritrovamento di carcassa di animale selvatico con sospetto avvelenamento. |
| Delibera G.R.T. n. 1214/2005 | Prima delibera regionale organica sul contrasto all’avvelenamento: istituisce il Nucleo Investigativo Anti-veleno (NIAv) regionale presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) e definisce il protocollo di intervento integrato ASL-Forestale-Guardie Zoofile. |
| Ordinanze (ex art. 54 TUEL) | I Comuni toscani, su impulso delle ASL Veterinarie e delle associazioni zoofile, possono emanare ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza di aree colpite da avvelenamento, con poteri di bonifica immediata. |
| Protocollo AUSL Toscana — IZS (aggiornamento 2022) | Definisce la catena analitica per i campioni biologici prelevati in caso di sospetto avvelenamento: dal sopralluogo della Guardia Zoofila fino alla diagnosi definitiva dell’IZS di Grosseto. Stabilisce i tempi di risposta (urgente: 24h; ordinario: 7gg) e i formati di referto utilizzabili in sede penale. |
| Piano Regionale Prevenz. Randagismo (D.G.R. 2019) | Inserisce le Guardie Zoofile come figure operative primarie nella gestione degli episodi di avvelenamento di animali randagi. Prevede la formazione specifica obbligatoria per le guardie operative sul territorio toscano. |

La Guardia Zoofila FTAA rappresenta spesso il primo operatore a intervenire su un caso di sospetto avvelenamento. Il suo intervento deve essere metodico, documentato e spesso coordinato con le altre Autorità competenti. Le funzioni operative si articolano in quattro fasi principali:
All’arrivo sul luogo della segnalazione, la Guardia Zoofila FTAA dovrà:
La corretta raccolta e conservazione delle prove è fondamentale per la validità del procedimento penale. La Guardia Zoofila del N.I.A. dovrà:
Una volta raccolti gli elementi necessari ed avviata la fase di indagini, la Guardia Zoofila del N.I.A. trasmette gli Atti all’Autorità Giudiziaria e coordina le azioni successive:
La fase di bonifica spetta normalmente all’Amministrazione Comunale che dovrà tabellare la zona con specifici cartelli. In questa fase le Guardie Zoofile del N.I.A. possono:
Tutte le Guardie Zoofile FTAA sono formate per riconoscere i principali segni clinici di avvelenamento, agire con la necessaria urgenza e fornire informazioni utili al veterinario. I sintomi variano significativamente in base alla sostanza:
| Tipo di tossico | Sintomi caratteristici | Tempistiche |
| Organofosfati e carbammati | Salivazione eccessiva, lacrimazione, miosi, tremori muscolari, convulsioni, diarrea, bradicardia | Sintomi in 15-60 min dall’ingestione; morte in 2-4 ore senza antidoto (atropina) |
| Metaldeide | Tremori, atassia, ipertermia (>41°C), opistotono, convulsioni continue, scialorrea | Sintomi in 30-90 min; finestra terapeutica breve — urgenza immediata |
| Stricnina | Iperestesia, convulsioni tetaniche a stimolo minimo, opistotono, cianosi, morte per asfissia | Sintomi in 15-30 min; elevatissima mortalità senza intervento immediato |
| Rodenticidi anticoagulanti | Epistassi, ematomi, sangue nelle urine e nelle feci, pallore mucose, dispnea | Latenza di 2-7 giorni; diagnosi spesso tardiva; terapia con vitamina K |
| Tossine alimentari (aflatossine, ecc.) | Vomito, anoressia, ittero, encefalopatia, emorragie — evoluzione subdola | Comparsa in 12-72 ore; spesso confuso con patologie internistiche |
PROTOCOLLO DI EMERGENZA: cosa fare se si trova un animale avvelenato
PROTOCOLLO DI EMERGENZA: cosa fare se si trova un’esca avvelenata
Le sanzioni previste per chi pone in essere condotte di avvelenamento sono significative e si cumulano quando il fatto integra più reati contemporaneamente. In base al tipo di evento le norme violate possono essere molteplici ed i risvolti penali importanti.
“Un’esca avvelenata non conosce bersagli: uccide indiscriminatamente cani, gatti, rapaci, bambini. Chi la pone è un criminale. Chi la denuncia è un presidio di civiltà.”

Il nostro corso di formazione per Guardie Zoofile FTAA include un modulo specifico e pratico dedicato all’avvelenamento di animali: riconoscimento delle sostanze, protocolli di sopralluogo, catena di custodia dei campioni, redazione degli Atti e coordinamento con ASL, IZS e Autorità Giudiziaria. Una volta terminato il corso per Guardia Zoofila ed ottenuto il Decreto l’Agente può fare domanda per essere assegnato al Nucleo Investigativo Antiveleni. Il tutto nel rispetto del quadro normativo nazionale e della specifica normativa toscana.
Contattaci per il prossimo corso → info@ftaa.it
Ogni esca trovata e segnalata può salvare una vita. Ogni guardia formata può fare la differenza.