Statuto

STATUTO FTAA

FEDERAZIONE TUTELA ANIMALI E AMBIENTE
F T A A
ODV

Art.1 – (Costituzione ODV-ETS)

  1. E’ costituita a Firenze in data 27/09/2017 una Associazione di volontariato, autonoma ed indipendente senza scopo di lucro con codice fiscale 94271080486 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Firenze.
  2. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, tale Associazione con assemblea dei soci del 19 febbraio 2019 delibera la modifica della denominazione, la variazione della sede legale e l’adeguamento statutario. A seguito di ciò, l’Associazione con codice fiscale 94271080486 diviene una associazione ODV a livello nazionale, autonoma e senza scopo di lucro di utilità sociale, per la protezione, lo sviluppo, la difesa dell’ambiente, degli animali e del patrimonio zootecnico e di protezione civile avente la seguente denominazione: “Federazione Tutela Animali e Ambiente” in forma abbreviata “FTAA” ODV
  3. Si prevede sin d’ora l’automatica integrazione del nome dell’Associazione con l’acronimo ETS solo successivamente e per l’effetto dell’iscrizione al RUNTS.
  4. Solo ed esclusivamente per la sede Nazionale di Firenze questa può coincidere con quella regionale e provinciale;
  5. Il logo dell’Associazione è rappresentato dai modelli grafici, che costituisce il simbolo dell’Associazione. I contrassegni in tutte le loro varianti, il nome dell’Associazione e l’acronimo sono marchi di proprietà; non è possibile il loro utilizzo in qualsiasi forma senza esplicito consenso dei titolari. L’utilizzo della denominazione e dei loghi è consentito in via esclusiva ai legittimi titolari. Qualsiasi utilizzo del nome e dei loghi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplata dal presente Statuto, dovrà essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione, il quale agirà anche a tutela del nome e del logo in ogni caso di abuso e/o violazione collegata al loro utilizzo assumendo le iniziative che riterrà più opportune.

Art. 2 – (Sede)

  1. L’Associazione ha sede nazionale in via di Rosano 19, 50012 Bagno a Ripoli (Firenze). E’ un’organizzazione democratica, apolitica e aconfessionale a base associativa e ordinamento interno democratico.
  2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune, deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

Art. 3 – (Durata)

L’Associazione ha la durata illimitata.

Art. 4 – (Finalità e Attività)

  1. L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente della prestazione dei volontari associati sono:
    1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 I co. lett. e Dlgs n° 117/2017);
    2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni (art. 5 I co. lett. f Dlgs n°117/2017);
    3. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 I co. lett. h Dlgs n° 117/2017);
    4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 I co. lett. i Dlgs n° 117/2017);
    5. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale (art. 5 I co. lett. k Dlgs n° 117/2017);
    6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    7. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    8. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  3. Quanto sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
    1. L’Associazione ripudia ogni forma di violenza, costrizione o prevaricazione e disuguaglianza; è improntata sul rispetto, sulla trasparenza e sulla correttezza promuovendo azioni di inclusione sociale, di “cittadinanza attiva” e volontariato riconoscendone l’elevato valore sociale.
    2. L’Associazione si propone di promuovere, difendere e sviluppare le risorse ambientali, naturali, rurali, archeologiche e culturali perseguendo finalità di ordine culturale e sociale; tutelare e proteggere gli animali ed il patrimonio zootecnico; protezione civile ed antincendi boschivi.
  4. Solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’Associazione si propone di:
  • Sviluppare nei cittadini una sensibilità culturale e ambientale volta alla tutela degli animali, delle biodiversità e degli habitat naturali.
  • Migliorare il rapporto di convivenza fra uomo, animali e natura, ponendo in essere tutte quelle azioni che garantiscano un modello di vita sano e sostenibile, orientando i comportamenti umani alla solidarietà ed al volontariato anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze.
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
  • Predisporre incontri di formazione universitari e post universitari su temi legati al mondo dell’ecologia, dell’ambiente, degli animali, della salute e della vigilanza; attuare iniziative e progetti tesi alla formazione anche professionale, al fine di accrescere le competenze personali su importanti tematiche quali protezione civile, salvaguardia degli animali e dell’ambiente, dell’agricoltura e dei prodotti alimentari, del turismo e cultura.
  • Attivarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per promuovere incontri ed iniziative di educazione ambientale, educazione civica e salvaguardia degli animali. L’Associazione riconosce al volontariato ed all’associazionismo un forte valore di contrasto al fenomeno del disagio giovanile e del bullismo, coinvolgendo i giovani in progetti ed iniziative volte a favorire processi di integrazione sociale e di crescita.
  • Promuovere anche a livello internazionale la diffusione di un modello di vita sostenibile, rispettoso delle persone, dell’ambiente e degli animali anche attraverso l’apertura di proprie sedi o tramite accordi e/o convenzioni.
  • Organizzare e promuovere corsi di formazione e addestramento anche per i propri operatori, per le guardie ed allievi nonché di protezione civile ed antincendi per collaborare con le istituzioni alla salvaguardia ed alla vigilanza sul rispetto delle normative Comunitarie, Nazionali, Regionali e Locali relative all’ambiente, alla natura, alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, della protezione di tutti gli animali e per le emergenze in ambito ambientale e di protezione civile anche antropiche.
  • Porre in essere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo
  • Promuovere la costituzione di parchi, aree protette, oasi o aree verdi; partecipare alla gestione, controllo e vigilanza delle stesse anche tramite proprie strutture specializzate appositamente costituite.
  • Porre in essere tutte le azioni necessarie a favorire il miglioramento della vita delle persone anche tramite la partecipazione di istituzioni, enti, imprese e cittadini favorendo la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali.
  • Contribuire, anche direttamente con proprie strumentazioni e personale, al monitoraggio ambientale, ai sistemi di allerta, meteo, terremoti, alluvioni, esondazioni ed ogni evento avverso anche antropico che metta in pericolo l’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente.
  • Promuovere azioni e campagne anche comunicative, di vigilanza e controllo per il recupero, la diminuzione, il corretto smaltimento e trasporto dei rifiuti. Porre in essere ogni azione per garantire un ciclo virtuoso dei rifiuti.
  • Promuovere iniziative anche legislative volte a favorire la salvaguardia, lo sviluppo ed il miglioramento delle risorse ambientali con particolare riferimento a quelle locali, nonché lo sviluppo socio-economico delle comunità, in particolare modo delle realtà svantaggiate.
  • Promuovere iniziative a tutela dei diritti della collettività, dell’ambiente, della cultura e degli animali; combattere l’inquinamento di qualsiasi tipologia: marino, idrico, del suolo, elettromagnetico, idro-geologico etc. e porre in essere ogni azione per un uso razionale ed accorto delle risorse naturali.
  • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio artistico, archeologico, architettonico e naturale.
  • Tutelare e mantenere la memoria storica della tradizione montana, rurale e contadina; mantenere vivi costumi, dialetti ed usi tipici dei nostri avi.
  • Farsi promotori di ricerche ed analisi in campo ambientale, turistico, commerciale, culturale e di salute al fine di arricchire le conoscenze delle persone e perseguire i fini di tutelare l’ecosistema e la salute dei cittadini.
  • Porre in essere ogni azione, anche di vigilanza e controllo, volta a contrastare le sofisticazioni alimentari.
  • Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare con particolare riferimento a quelli locali.
  • Prestare il proprio contributo umano e tecnico alle operazioni di protezione civile in caso di calamità naturale e/o antropiche; predisporre, partecipare e coordinare attività di soccorso e assistenza alla popolazione ed a tutti gli animali anche presso privati, aziende, enti ed istituti.
  • Attività di antincendio, previsione, prevenzione, spegnimento e bonifica di incendi boschivi o assimilabili. Detta attività può essere espletata anche con la costituzione di nuclei operativi appositamente formati e coordinati. Partecipare attivamente con compiti di vigilanza, controllo e repressione dei reati ascrivibili all’incendio.
  • Organizzare, proporre, gestire e partecipare ad attività sportive e ricreative volte all’educazione ed al rispetto ambientale, compreso organizzare passeggiate, escursioni e quant’altro si ritenga necessario per diffondere e far conoscere habitat naturali, parchi, boschi, biodiversità o realtà culturali e sociali.
  • Promuovere politiche di inclusione e miglioramento della vita con attività a favore degli anziani, dei giovani e delle fasce disagiate o con invalidità.
  • Ogni attività di comunicazione e/o promozione volta a favorire la diffusione dell’Associazione, il rispetto per le persone, per gli animali e l’ambiente; organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni, mercati con propri stand per promuovere l’Associazione e perseguire i fini istituzionali.
  • Promuovere azioni di comunicazione e valorizzazione delle aziende e dei processi che sfruttino sistemi produttivi a basso impatto ambientale, virtuosi, biologici o biodinamici e favorire la diffusione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.
  • Coordinare a livello nazionale ed internazionale le sezioni associate e/o federate ed istituire proprie sedi territoriali in Italia e nel resto del mondo.
  • Stipulare con Enti pubblici e privati, Associazioni, ODV, ETS o altri soggetti convenzioni e/o contratti ed accordi.
  • Porre in essere tutte quelle azioni volte alla cura, adozione e vigilanza su animali.
  • Attivare ogni forma di vigilanza e controllo sul rispetto delle normative Comunitarie, Nazionali, Regionali e Locali sull’ambiente, sul patrimonio forestale, su tutti gli animali e sul patrimonio zootecnico e contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi. A tal fine si avvale di un Servizio di Vigilanza di cui all’art. 5.
  • Attivare convenzioni e/o accordi o aprire e/o gestire centri Medico-Veterinari per la cura, assistenza e ricovero di animali e la fornitura di prestazione e servizi per i propri aderenti.
  • Servizio Civile: ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali l’Associazione prevede la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile in conformità alle vigenti normative.
  • Per perseguire gli scopi statutari viene istituito, a livello nazionale un Corpo di Guardie (CdG) Zoofile, Ambientali, Ittiche e Venatorie in base al tipo di Decreto o atto di nomina rilasciato, regolato da apposito Regolamento Interno. Il CdG può dotarsi di tutti gli strumenti anche tecnologici ed informatici atti all’individuazione di illeciti sia amministrativi che penali.
  • Al fine di provvedere ai disposti dell’art. 4 viene istituito il “Nucleo Protezione Civile“ disciplinato da apposito regolamento.
  • L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle normative. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
  • L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  • Per dare pratica applicazione ed efficiente esecuzione alla propria attività, l’associazione può intraprendere collaborazioni, nei modi ritenuti più opportuni dall’Organo Amministrativo con altri enti e organizzazioni, pubbliche e private. E’ altresì possibile l’adesione a Federazioni o altri ETS che per statuto abbiano i medesimi fini.

 Art. 5 – (Corpo di Guardie)

  1. Al fine di perseguire i fini statutari viene costituito a livello nazionale ma su base provinciale il Corpo di Guardia “CdG” disciplinato da apposito regolamento. Gli elementi distintivi adottati dall’Associazione sono riportati nell’allegato C.
  2. Tutti i volontari collaborano e partecipano attivamente con il CdGche opera principalmente ma non esclusivamente nei seguenti settori:
  3. Collaborare attivamente con le proprie guardie con le autorità preposte alla repressione e prevenzione dei reati contro tutti gli animali e l’ambiente tramite attività diretta o sussidiaria.
  4. Controlli su anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti.
  5. Controllo sul trasporto animali con particolare riferimento al rispetto delle normative sul benessere e la sicurezza degli animali.
  6. Prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali.
  7. Vigilanza e controllo su animali esotici con particolare riferimento a quelli inseriti nella normativa C.I.T.E.S.
  8. Vigilanza e controllo sul patrimonio zootecnico a tutela degli animali.
  9. Vigilanza e controllo sul regolamento di Polizia Veterinaria con particolare attenzione alle epidemie degli animali ed al patrimonio zootecnico.
  10. Vigilanza, controllo e repressione sul fenomeno dell’avvelenamento di animali.
  11. Controlli nei mattatoi in riferimento ai modi di abbattimento ed al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti a tutela degli animali.
  12. Soccorso, recupero e trasporto di animali feriti anche con l’ausilio di mezzi appositamente strutturati quali ambulanze veterinarie o altri veicoli.
  13. Controlli ed ispezioni presso gli Istituti farmaceutici, scientifici e di ricerca, in riferimento al maltrattamento degli animali; la sorveglianza si estende a laboratori e luoghi di custodia al fine di contrastare il commercio illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla Convenzione di Washington.
  14. Controllo presso strutture ove insistono animali, quali a titolo di esempio: circhi, fiere, mostre, attività commerciali di vendita al fine di tutelare la salute ed il benessere degli animali.
  15. Aperture e/o gestione e/o controllo di strutture di ricovero per animali (in particolar modo canili, gattili e centri di recupero della fauna anche cacciabile).
  16. Vigilanza venatoria e antibracconaggio.
  17. Azioni di controllo sulla pesca in acque interne e marine e sul patrimonio ittico.
  18. Gestione, controllo e/o vigilanza presso parchi, oasi faunistiche e ambientali, SIC, ZSC, ZPS a qualsiasi livello e aziende pubbliche o private anche attraverso convenzioni o accordi specifici.
  19. Tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore con particolare riferimento all’habitat naturale.
  20. Controllo della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.
  21. Salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema e degli habitat naturali.
  22. Monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua; vigilanza e controllo di scarichi pubblici e privati e di agenti inquinanti.
  23. Controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private, di versamento/sversamento in corsi d’acqua interni o marini con particolare attenzione alle aree protette.
  24. Servizi di Protezione Civile volti a preservare e tutale la pubblica incolumità, la vita umana, degli animali e dell’ambiente.
  25. Porre in essere tutte le iniziative per l’aiuto agli indigenti ivi compresa la raccolta di vestiario e cibo anche in riferimento agli animali.

 

Art. 6 – (Soci)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al numero minimo previsto per Legge.
  2. La tessera associativa ha validità annuale con decorrenza il 1 gennaio e scadenza il 31 dicembre.
  3. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche maggiori di anni 18 (ad eccezione di quanto previsto dall’art.6 comma f capoverso 1) e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze che ne facciano esplicita richiesta.
  4. Possono diventare Soci altri enti ODV- ETS.
  5. Il socio già iscritto (ad eccezione del socio Onorario) ha l’obbligo di rinnovare entro il 30 gennaio di ciascun anno, versando la quota associativa.
  6. Gli Associati possono essere: Giovani, Ordinari, Sostenitori, Onorari, Istituzionali e Fondatori:
  • Giovani: tutte le persone fisiche che risultino minorenni per le vigenti normative dello Stato italiano. La domanda deve essere presentata e firmata dal responsabile legale del minore. Non hanno diritto di voto ma hanno diritto di parola all’interno dell’Assemblea dei soci. Possono organizzarsi e creare dei “Gruppi Giovani”. Ogni “gruppo” prevede la supervisione di almeno un socio maggiorenne e dell’Organo di Amministrazione. Questi possono proporre idee e progetti da sottoporre all’Organo di Amministrazione.
  • Ordinari: sono tutti gli Associati maggiorenni di qualsiasi nazionalità che attivamente collaborano alla vita sociale dell’Associazione.
  • Sostenitori: sono quegli Associati che pur riconoscendosi nei principi cardine dell’Associazione ed approvandone gli scopi sociali, educativi ed ambientali, per loro scelta non partecipano in nessuna forma alla vita associativa. Il socio sostenitore può sempre variare la propria posizione associativa in “socio ordinario”.
  • Onorari: sono quegli Associati che l’Organo di Amministrazione ritiene abbiano compiuto azioni e gesti eccezionalmente meritori per la salvaguardia e tutela degli animali, dell’ambiente e della vita umana.
  1. Istituzionali: sono gli enti, associazioni, che svolgono attività affini o differenti a quelle dell’Associazione, ma che ne condividono gli obiettivi anche collaborando, in forme diverse, per il raggiungimento degli stessi.
  2. Gli associati che prestano servizio attivo come volontari dovranno essere assicurati come definito dall’art. 18 del Codice del Terzo settore.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:
    • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
    • La dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.
    • Autocertificazione attestante l’assenza di carichi pendenti ed in particolare non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti contro gli animali e/o l’ambiente.
    • Se la domanda è fatta da Enti o persone Giuridiche la richiesta deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da chi detiene il diritto legale di firma.
  4. Tutti gli associati iscritti da almeno due anni possono candidarsi alle cariche direttive.
  5. L’Organo di Amministrazione, con parere vincolante del Presidente, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte:
  • La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati;

L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni,  motivare  la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

  • Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima delibera sulle domande non accolte.
  • Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  1. Al momento che la domanda viene accettata, il Socio deve provvedere al pagamento della quota associativa annuale come stabilito da apposita delibera di Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento o rinnovo della quota associativa comporta automaticamente la perdita della qualità e la decadenza da qualsiasi incarico associativo, compresa la perdita dell’anzianità di soci ai fini dell’elettorato attivo e passivo.
  2. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  3. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

Art. 7 – (Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  2. Se maggiori di anni 18 godranno del diritto di elettorato attivo e passivo.
  3. Eleggere e candidarsi per gli organi associativi.
  4. Esaminare i libri sociali.
  5. Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento.
  6. Frequentare i locali dell’associazione.
  7. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.
  8. Concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività.
  9. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti da apposita delibera dell’Organo di Amministrazione.
  10. Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
  11. Possono candidarsi per gli organi associativi tutti i soci ordinari maggiorenni regolarmente iscritti da minimo due anni e di comprovata esperienza, onorabilità, professionalità ed indipendenza che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti o reati contro l’ambiente, gli animali, le istituzioni, contro la vita e l’incolumità individuale, contro l’eguaglianza e la libertà personale. Solo ed esclusivamente per questi candidati sarà richiesta copia del certificato dei carichi pendenti, questi sarà conservato nel fascicolo personale del socio; in caso di non elezione verrà restituito o distrutto con apposita delibera dell’Organo di Amministrazione.
  12. Gli associati hanno l’obbligo di:
  13. Rispettare tutte le persone senza distinzione alcuna.
  14. Rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni, le delibere e le disposizioni.
  15. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
  16. Attenersi alle disposizioni loro impartite dai Dirigenti o Responsabili se previsto da regolamenti interni, delibere o atti.
  17. Tenere un comportamento ed una condotta consona e rispettosa verso le persone, gli animali e l’ambiente.
  18. Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo Amministrativo.

ART. 8 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Non possono essere ammessi quali soci quelle persone fisiche o enti che svolgano attività non compatibili con quelle dell’Associazione.

  1. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione stessa mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  2. Il Consiglio Direttivo adotterà apposito regolamento disciplinare interno.
  3. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  4. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  5. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
  6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né possono utilizzarne gli elementi distintivi.

Art. 9 – (Struttura Organizzativa Nazionale)

  1. L’Associazione ha una struttura di primo livello su base nazionale, regionale e provinciale; le sedi Regionali non hanno personalità giuridica né amministrativa; l’apertura delle sedi regionali e provinciali è disciplinata e regolata da apposita disposizione dell’Organo Amministrativo.
  2. Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Organo di Controllo, quando previsto per legge
  • Organo di Revisione, quando previsto per legge

Art. 10 – (L’Assemblea dei soci)

  1. L’Assemblea è composta dai soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o altro sistema di comunicazione e spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo Amministrativo lo ritiene necessario.
  6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  7. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
  8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  1. Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  2. Approva il bilancio di esercizio;
  3. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  4. Determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
  5. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  6. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. Delibera sull’esclusione degli associati, ( oppure può essere attribuita ad altro organo eletto dalla medesima);
  8. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  9. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  10. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – (Assemblea Ordinaria)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Ciascun associato ha un voto.
  4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe ( tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 – (Assemblea Straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

Art. 14 – (Organo Amministrativo o Consiglio Direttivo)

L’Organo Amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

  1. L’Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 socia un massimo di 7 e comunque in numero dispari. In osservanza al principio costituzionale di cui all’art. 51 dell’uguaglianza di genere di cui al “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” D. Lgs. 198/2006, l’Associazione garantisce la rappresentanza femminile in seno agli organi direttivi nella misura minima del 30%. Gli eletti dall’assemblea durano in carica quattro anni e sono rileggibili.
  2. Rientra nei compiti specifici del Consiglio Direttivo:
  3. Eleggere il Presidente.
  4. Eleggere il Segretario.
  5. Eleggere il Collegio dei Revisori quando previsto per legge.
  6. Eleggere il Collegio di Garanzia quando previsto per legge.
  7. Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea.
  8. Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea.
  9. Predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
  10. Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
  11. Deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati.
  12. Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.
  13. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
  14. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  15. Predisporre ed attuare le linee guida programmatiche di attività, operative, contabili e amministrative per il perseguimento degli scopi associativi.
  16. Provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
  17. Proporre ed approvare i regolamenti interni e le delibere.
  18. Delibera sull’apertura, sulla chiusura e sul commissariamento delle nuove sedi in Italia ed all’estero; definirne lo svolgimento, la programmazione, le linee guida e le procedure di attività, amministrative, operative e gestionali con parere vincolante del Presidente Nazionale.
  19. Deliberare in merito alle quote associative, queste saranno valide per tutta l’annualità.
  20. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  21. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  22. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
  23. L’Organo di Amministrazione in via eccezionale può delibere in merito ai loghi dell’Associazione del presente statuto.  Tali modifiche non comportano modifiche statutarie.
  24. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i Soci Fondatori.

Art. 15 – (Il Presidente)

Il Presidente Rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo e successivamente confermato tramite votazione dall’Assemblea dei soci; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

  1. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’Associazione.
  2. Al fine di creare una maggiore omogeneità funzionale dell’Associazione può proporre al Consiglio Direttivo dei coordinatori o dei dirigenti per specifici compiti o settori di attività.
  3. Il Presidente nomina il Responsabile delle Guardie, sentito il parere dell’Organo di Amministrazione. Ha facoltà di essere lui stesso il Responsabile delle Guardie, tale nomina viene ratificata dall’Organo Amministrativo e controfirmata dal Segretario.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. In tutte le votazioni (anche nell’Assemblea dei Soci), in caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 16 – (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nelle sue funzioni.

 

Art. 17 – (Il Segretario)

  1. Il Segretario può coincidere con il Vice-Presidente.
  2. Redige e conserva i verbali delle riunioni.
  3. Da esecuzione alle deliberazioni dell’Organo Amministrativo in materia organizzativa con obbligo di controfirmarle.
  4. Partecipa alla stesura del bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre all’assemblea.
  5. In assenza del Presidente e del Vice-Presidente ne assume le funzioni ad interim.

Art. 18 – (Organo di Controllo)

  1. E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
  2. L’organo di controllo:
    1. Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei  principi  di  corretta
    2. Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
    3. Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    4. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – (Organo di Revisione legali dei conti)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

Art. 20 – (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 22 – (Risorse economiche)

  1. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:
  2. Tutti i beni mobili e immobili che per qualsiasi titolo siano diventati proprietà sociale.
  3. Dalle quote associative.
  4. Dai contributi degli associati.
  5. Da donazioni, erogazioni o lasciti pervenuti all’Associazione.
  6. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  7. Convenzioni e contributi pubblici o privati.
  8. Rendite patrimoniali.
  9. Proventi da attività di raccolta fondi.
  10. Attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 – (Bilancio di esercizio)

  1. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
  2. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
  3. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.24 – (Libri)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione.
  • Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  • Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione.
  • Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
  • Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

l’Associato che per qualsiasi motivo voglia consultare i libri dell’Associazione deve inoltrare richiesta scritta con motivazione all’Organo di Amministrazione.

 

Art. 25 – (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

Art. 26 – (Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

 

Art. 27 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di scioglimento, loghi e denominazione rimangono di proprietà dei titolari che possono adoperarsi per proseguirne l’utilizzo associativo.

 

Art. 28 – (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 29 – (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

Art. 30 – (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

 

Art. 25 – (Foro competente)

Per qualsiasi controversia, anche in relazione ad altre sedi aperte in Italia o all’estero, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.