GUARDIE AMBIENTALI

Il “Servizio volontario di vigilanza ambientale”, viene istituito in attuazione della L. 266/1991 con legge regionale n. 7/98 (oggi abrogata), è attualmente disciplinato dalla legge regionale 19 marzo 2015 n. 30. e s.m.

  • cittadini singoli;
  • cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all’art. 4 della l.r. 28/93, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986;
  • le guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell’art. 52 della l.r. 3/1994.

i quali, dopo aver frequentato appositi corsi di qualificazione e/o riqualificazione organizzati dalla Regione ed aver superato l’esame finale del corso, risultano inseriti nell’apposito “elenco degli idonei” di cui all’art. 102, comma 1 lettera c) articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana, previa acquisizione della qualifica di  “Guardia Ambientale Volontaria” (GAV). Per quanto concerne i requisiti richiesti, si rimanda a quanto specificatamente previsto all’art. 104, comma 1, della l.r. 30/2015. La nomina a GAV è effettuata dalla Regione, con proprio atto, su richiesta dei soggetti organizzatori. I “soggetti organizzatori”  del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui all’art. 103, comma 1, della l.r. 30/2015 – ovvero la Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la Città metropolitana (per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell’art. 5, comma 8, della l.r. 22/2015), i Comuni e le Unioni di Comuni – provvedono a propria cura e spese all’organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature, nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV. Le Guardie Ambientali Volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, come previsto all’art. 105 della l.r. 30/2015. Purtroppo la governance toscana non crede e non investe in questa tipologia di volontariato tant’è che sono ormai anni che non organizza più corsi per G.A.V. Tale personale opportunamente formato riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Amministrativa con compiti di:

  • prevenzione delle violazioni, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e al sistema regionale della biodiversità;
  • vigilanza,  mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla legge l.r. 30/2015, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione di casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
  • educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;
  • valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
  • salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenze ambientali.

Le GAV operano nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina e durante l’espletamento delle loro attività sono Pubblici Ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000.

Tutte le Guardie Ambientali Volontarie sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo, essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).

Per informazioni: segreteria@ftaa.it